Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare al fine di garantire che le adozioni di minori con dimora abituale sul territorio di uno dei due Stati contraenti («Stato di origine») da parte di persone con dimora abituale sul territorio dell’altro Stato contraente («Stato di accoglienza») riflettano un impegno volontario assunto con spirito umanitario e finalizzato a tutelare l’interesse preminente del minore a norma della legislazione di ogni Stato contraente e nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 19892 sui diritti del fanciullo.
Im Hinblick auf das Wohl des Kindes verpflichten sich die Vertragsstaaten zur Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass die Adoption von Kindern mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem der beiden Vertragsstaaten durch Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im anderen Vertragsstaat im Rahmen einer freiwilligen Verpflichtung, in einer humanitärem Haltung, in Übereinstimmung mit dem Recht beider Vertragsstaaten und unter Beachtung des UNO-Übereinkommens vom 20. November 19892 über die Rechte des Kindes erfolgt.
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