Se un cittadino dell’uno dei due Stati intende contrarre matrimonio nell’altro Stato, l’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione trasmette la domanda dello sposo intesa a ottenere dall’ufficiale dello stato civile competente dello Stato d’origine un certificato di capacità al matrimonio. Alla domanda egli unisce per entrambi gli sposi i documenti menzionati nell’allegato 1 del presente accordo.
Will ein Angehöriger des einen Staates im anderen Staate heiraten, so leitet der Zivilstandsbeamte/Standesbeamte des Eheschliessungsstaates den Antrag des Verlobten auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses an den zuständigen Standesbeamten/Zivilstandsbeamten des Heimatstaates weiter. Er fügt dem Antrag die in Anlage 1 zu dieser Vereinbarung aufgezählten Urkunden für beide Verlobte bei.
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