(1) L’ufficiale dello stato civile dello Stato d’origine invia il certificato di capacità al matrimonio all’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione del matrimonio. Nel medesimo tempo sono restituiti i documenti prodotti; la domanda è però tenuta dall’ufficiale dello stato civile.
(2) Le cause che impedissero il rilascio del certificato devono essere comunicate.
(1) Der Zivilstandsbeamte/Standesbeamte des Heimatstaates übersendet das Ehefähigkeitszeugnis dem Standesbeamten/Zivilstandsbeamten des Eheschliessungsstaates. Die vorgelegten Urkunden werden gleichzeitig zurückgesandt; den Antrag behält der Zivilstandsbeamte/Standesbeamte zurück.
(2) Hindernisse gegen die Ausstellung des Zeugnisses sind mitzuteilen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.