(1) Se la morte di un cittadino dell’uno degli Stati è iscritta nell’altro Stato,
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di morte, recante la menzione dell’indirizzo e dell’ultimo domicilio del defunto in Austria; se il defunto era coniugato, l’atto deve recare anche il luogo e il giorno del matrimonio;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce un atto di morte, recante la menzione del luogo di attinenza del defunto.
(2) Se l’iscrizione della morte porta delle annotazioni marginali,
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di morte, recante quelle annotazioni;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle morti.
Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso 1.
(1) Wird der Tod eines Angehörigen des einen Staates im Gebiet des anderen Staates beurkundet, so übersendet
der schweizerische Zivilstandsbeamte einen Todesschein unter Angabe der Wohnadresse des Verstorbenen und dessen letzten Wohnsitzes in Österreich; falls der Verstorbene verheiratet gewesen ist, ausserdem des Ortes und Datums der Eheschliessung;
der österreichische Standesbeamte eine Sterbeurkunde unter Angabe des Heimatortes des Verstorbenen.
(2) Werden zur Eintragung des Todes/Sterbefalles Randvermerke eingetragen, so übersendet
der schweizerische Zivilstandsbeamte einen Todesschein, der auch die Randanmerkungen wiedergibt;
der österreichische Standesbeamte eine beglaubigte Abschrift der Eintragungen im Sterbebuch.
Die im Absatz 1 bezeichneten Angaben sind beizufügen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.