Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui l’Organizzazione internazionale di normazione è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai relativi redditi.
Für Liegenschaften und ihren Ertrag gelten die erwähnten Befreiungen nur, soweit sie Eigentum der Internationalen Organisation für Normung sind und von deren Dienststellen benützt werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.