1. INTELSAT beneficia, nell’ambito delle attività autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, dell’immunità giurisdizionale e di esecuzione, salvo:
- (a)
- nella misura in cui il Direttore generale vi rinunci espressamente in un caso particolare;
- (b)
- per le sue attività commerciali;
- (c)
- in caso d’azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente a INTELSAT oppure circolante per conto di quest’ultimo, o in caso d’infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale interessante il veicolo citato;
- (d)
- in caso di sequestro degli stipendi ed emolumenti dovuti da INTELSAT ad un membro del proprio personale, in esecuzione di una decisione delle autorità giudiziarie;
- (e)
- in caso di una domanda riconvenzionale direttamente vincolata a una procedura avviata a titolo principale da INTELSAT;
- (f)
- in caso d’esecuzione di una decisione arbitrale resa in virtù dell’articolo XVIII dell’Accordo o dell’articolo 20 dell’Accordo d’esercizio.
2. I beni di INTELSAT, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti:
- (a)
- da ogni forma di perquisizione, requisizione, confisca o sequestro;
- (b)
- da espropriazione, a meno che trattisi di beni immobiliari espropriabili per causa d’utilità pubblica con riserva del pagamento immediato di un’equa indennità;
- (c)
- da qualsiasi forma di coercizione amministrativa o provvedimenti preliminari ad un giudizio, salvo nella misura ove lo necessiti temporaneamente la prevenzione degli incidenti che coinvolgano i veicoli a motore o altri mezzi di trasporto appartenenti a INTELSAT oppure circolanti per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.