1. La Corte, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni, le sue operazioni e transazioni sono esenti da tutte le imposte dirette, che comprendono, fra l’altro, le imposte sui redditi, le imposte sui capitali e le imposte societarie, nonché le imposte dirette percepite da autorità locali e provinciali. Resta tuttavia inteso che la Corte non chiede l’esenzione da imposte che, di fatto, altro non sono se non oneri per servizi di utilità pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantità dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati.
2. La Corte è esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull’entrata delle importazioni e da divieti e restrizioni alle importazioni e alle esportazioni degli articoli importati o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni.
3. Gli articoli importati o acquistati in esenzione non possono essere venduti o altrimenti alienati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni definite dalle autorità competenti dello Stato Parte in questione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.