Le richieste di visti o i permessi di entrata e uscita, qualora necessari, presentate da tutte le persone che sono in possesso di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio rilasciati dalla Corte, nonché dalle persone di cui agli articoli 18–22 del presente Accordo, munite di certificato rilasciato dalla Corte attestante che viaggiano per conto della Corte, sono trattate dagli Stati Parte con la massima celerità e i visti sono rilasciati gratuitamente.
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