1. L’avvocato gode dei seguenti privilegi, immunità e facilitazioni, nella misura necessaria a svolgere le sue funzioni indipendentemente, anche durante i viaggi effettuati in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2:
2. All’atto della nomina dell’avvocato in conformità con lo Statuto, il Regolamento di procedura e di prova ed i regolamenti della Corte, all’avvocato è rilasciato un certificato firmato dal Cancelliere per il periodo necessario per l’esercizio dello sue funzioni. Tale certificato è ritirato se l’incarico o il mandato cessano prima della scadenza del certificato.
3. Qualora l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza, i periodi durante i quali l’avvocato è presente in uno Stato Parte per espletare le sue funzioni non sono considerati periodi di residenza.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle persone che assistono l’avvocato difensore, in conformità con la regola 22 del Regolamento di procedura e di prova.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.