1. I rappresentanti degli Stati Parte allo Statuto che partecipano alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari, i rappresentanti di altri Stati che possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari in qualità di osservatori, in conformità con l’articolo 112 paragrafo 1 dello Statuto, ed i rappresentanti di Stati ed organizzazioni intergovernative invitati alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per o dal luogo della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità:
2. Qualora l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza, i periodi durante i quali i rappresentanti di cui al paragrafo 1 che partecipano alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari si trovano in uno Stato Parte per esercitare le loro funzioni non sono considerati periodi di residenza.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai rapporti fra un rappresentante e le autorità dello Stato Parte di cui egli è cittadino o dello Stato Parte o organizzazione intergovernativa di cui egli è o è stato un rappresentante.
1.
2.
3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.