Sezione 9
L’Organizzazione beneficia, sul territorio di ogni Membro, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello da esso concesso a qualsiasi Governo o relativa rappresentanza diplomatica, per quanto concerne le priorità, le tariffe e le tasse di corriere, i cablogrammi, i telegrammi, i radiotelegrammi, le telefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altre comunicazioni, nonché le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione non possono essere sottoposte a censura.
Sezione 10
L’Organizzazione ha il diritto di utilizzare codici e di spedire e ricevere la sua corrispondenza per corrieri o valigie che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri e valigie diplomatici.
Abschnitt 9
Die Organisation geniesst im Hoheitsgebiet eines jeden Mitglieds für ihren amtlichen Nachrichtenverkehr eine mindestens ebenso günstige Behandlung, wie dieses Mitglied sie jeder anderen Regierung einschliesslich deren diplomatischen Vertretung gewährt; dies gilt für Prioritäten, Posttarife und -gebühren, Kabeltelegramme, Telegramme, Funktelegramme, Funkbilder, Fernsprech-·und sonstige Verbindungen sowie in Bezug auf Pressetarife für Informationen an Presse und Rundfunk. Die amtliche Korrespondenz und der sonstige amtliche Nachrichtenverkehr der Organisation unterliegen nicht der Zensur.
Abschnitt 10
Die Organisation ist berechtigt, Verschlüsselungen zu verwenden sowie ihre Korrespondenz durch Kurier oder in Behältern zu versenden und zu empfangen; hierfür gelten dieselben Vorrechte und Immunitäten wie für diplomatische Kuriere und diplomatisches Kuriergepäck.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.