Conformemente all’articolo 8 della Convenzione di Vienna, l’assunzione delle funzioni consolari da parte di una rappresentanza per conto di un’altra Parte contraente va notificata alle autorità dello Stato di residenza in modo appropriato.
Die Wahrnehmung von konsularischen Aufgaben durch eine Vertretung für die andere Vertragspartei wird gemäss Artikel 8 des Wiener Übereinkommens den Behörden des Empfangsstaates in angemessener Form notifiziert.
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