Qualunque vantaggio che una delle parti contraenti avesse concesso o potesse ancora concedere in avvenire ai cittadini di un altro paese, sarà parimente e contemporaneamente applicabile all’altra parte, senza che sia necessario conchiudere una convenzione speciale a tale scopo.
Alle Vorteile, welche eine der Vertragsparteien allenfalls den Staatsangehörigen eines anderen Landes eingeräumt hat oder in Zukunft noch einräumt, gelten zur gleichen Zeit und in gleichem Umfange auch für die Gegenpartei, ohne dass eine besondere Vereinbarung nötig wäre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.