La Svizzera e la Bosnia e Erzegovina
(in seguito le Parti contraenti);
desiderose, come primo passo concreto verso l’abolizione del visto, di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per uno sviluppo duraturo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Bosnia e Erzegovina;
consapevoli che tutti i cittadini della Svizzera sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano in Bosnia e Erzegovina per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano sul suo territorio;
riconoscendo che, nel caso in cui la Bosnia e Erzegovina reintroduce l’obbligo di visto per i cittadini della Svizzera, a questi ultimi si applicano automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini della Bosnia e Erzegovina;
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;
tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20042;
tenendo conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Bosnia e Erzegovina di facilitazione del rilascio dei visti, firmato il 28 settembre 2007;
hanno convenuto quanto segue:
Die Schweiz und Bosnien und Herzegowina
(nachstehend «Vertragsparteien» genannt),
in dem Wunsch
in dem Bewusstsein, dass alle Staatsangehörigen der Schweiz bei Reisen nach Bosnien und Herzegowina von höchstens 90 Tagen und bei der Durchreise durch das Hoheitsgebiet Bosnien und Herzegowinas von der Visumpflicht befreit sind,
in der Erkenntnis, dass im Falle der Wiedereinführung der Visumpflicht für Staatsangehörige der Schweiz durch Bosnien und Herzegowina die in diesem Abkommen für Staatsangehörige Bosnien und Herzegowinas vorgesehenen Erleichterungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit automatisch auch für Staatsangehörige der Schweiz gelten,
in der
unter
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sind wie folgt übereingekommen:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.