(1) I lavori di determinazione vincolati a una misurazione saranno iniziati di comune intesa da parte di specialisti in misurazione dei due Stati contraenti.
(2) In merito a questi lavori saranno allestiti processi verbali e schizzi il cui contenuto definitivo è decretato dalla Commissione (articolo 16).
(1) Vermarkungsarbeiten, die mit einer Vermessung verbunden sind, sind von Vermessungsfachleuten beider Vertragsstaaten im Einvernehmen durchzuführen.
(2) Über diese Arbeiten sind Niederschriften und Feldskizzen zu erstellen, über deren endgültigen Inhalt die Kommission (Art. 16) beschliesst.
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