(1) Potranno essere usati mezzi aerei non solo per il dislocamento rapido delle squadre di soccorso secondo l’articolo 5 capoverso 2 del presente Accordo, ma anche per altri tipi d’intervento a titolo di soccorso.
(2) Ciascuno degli Stati contraenti autorizza i mezzi aerei impiegati a partire dal territorio dell’altro Stato contraente secondo il capoverso 1 a sorvolare il suo proprio territorio, ad atterrare e decollare anche al di fuori degli aerodromi doganali o autorizzati.
(3) L’intenzione di usare dei mezzi aerei in caso d’intervento dovrà essere immediatamente comunicata all’autorità richiedente indicando con la massima precisione il tipo del mezzo aereo ed il numero di immatricolazione, l’equipaggio a bordo, il carico, l’ora del decollo, la rotta prevista ed il luogo di atterraggio.
(4) Sono applicabili per analogia:
(5) Al di fuori delle disposizioni previste dal capoverso 2, resta applicabile il regolamento sulla circolazione aerea di ciascuno degli Stati contraenti, specie per quanto riguarda l’obbligo di comunicare alle autorità competenti le informazioni sui voli.
(1) Luftfahrzeuge können nicht nur für die schnelle Heranführung der Hilfsmannschaften nach Artikel 5 Absatz 2, sondern auch unmittelbar für andere Arten von Hilfeleistungen benutzt werden.
(2) Jeder Vertragsstaat gestattet, dass Luftfahrzeuge, die vom Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates aus gemäss Absatz 1 eingesetzt werden, sein Hoheitsgebiet überfliegen und auch ausserhalb von Zollflugplätzen und genehmigten Flugfeldern landen und abfliegen.
(3) Die Absicht, bei einem Hilfseinsatz Luftfahrzeuge zu verwenden, ist der ersuchenden Behörde unverzüglich mit möglichst genauen Angaben über Art und Kennzeichen des Luftfahrzeuges, Besatzung, Beladung, Abflugzeit, voraussichtliche Route und Landeort mitzuteilen.
(4) Sinngemäss werden angewandt:
(5) Soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt, sind die luftrechtlichen Verkehrsvorschriften jedes Vertragsstaates anwendbar, insbesondere die Pflicht, den zuständigen Kontrollstellen Angaben über die Flüge zu übermitteln.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.