1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente allegato non si applicano nei casi di emergenza relativi alla sicurezza di una nave e delle persone a bordo o al salvataggio di vite umane in mare.
2. Tutte le Parti e il Comitato sono immediatamente informati di ogni attività intrapresa in casi di emergenza.
(1) Die Artikel 3, 4, 5 und 6 finden keine Anwendung in Notfällen im Zusammenhang mit der Sicherheit des Schiffes und der an Bord befindlichen Personen oder zur Rettung von Menschenleben auf See.
(2) Alle Vertragsparteien und der Ausschuss werden sofort über die in Notfällen durchgeführten Tätigkeiten unterrichtet.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.