1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tutti gli Stati che sono Parti consultive al Trattato sull’Antartide alla data dell’adozione del presente Protocollo.
2. Per ciascuna Parte contraente al Trattato sull’Antartide che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.
(1) Dieses Protokoll tritt am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch alle Staaten in Kraft, die zu dem Zeitpunkt, zu dem das Protokoll beschlossen wird, Konsultativparteien des Antarktis-Vertrags sind.
(2) Für jede Vertragspartei des Antarktis-Vertrags, die nach Inkrafttreten dieses Protokolls eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt, tritt das Protokoll am dreissigsten Tag nach der Hinterlegung in Kraft.
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