1 L’organisme de surveillance signale immédiatement à la FINMA:
2 Il fait chaque année à la FINMA un compte rendu des délais fixés selon l’art. 43b, al. 2, LFINMA et des améliorations apportées.
3 Il communique chaque année à la FINMA les résultats de la surveillance courante et les données concernant les risques liés à l’activité des différents assujettis.
4 La communication se fait par voie électronique; la FINMA prescrit les données à communiquer et le format à utiliser à cet effet.
1 L’organismo di vigilanza notifica immediatamente alla FINMA:
a. le gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità a cui non è possibile porre rimedio nell’ambito della vigilanza continua o per le quali non sembra opportuno impartire un termine per il ripristino della situazione conforme;
b. se la situazione conforme non ha potuto essere ripristinata entro il termine impartito.
2 Esso presenta annualmente un rapporto alla FINMA sui termini impartiti secondo l’articolo 43b capoverso 2 LFINMA e sui miglioramenti ottenuti.
3 Esso notifica annualmente alla FINMA i risultati dell’attività di vigilanza continua e i dati sui rischi connessi all’attività dei singoli assoggettati alla vigilanza.
4 Le notifiche avvengono in forma elettronica; la FINMA stabilisce i dati da notificare e il loro formato.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.