84 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3921). Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
1 Le esigenze secondo il capitolo 4 nella versione della modifica del 3 giugno 2022 sono da soddisfare al più tardi entro 18 mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022. Fino al momento in cui queste esigenze sono soddisfatte, sono determinanti le esigenze in materia di liquidità emanate dalla FINMA nell’ambito della vigilanza.
2 L’obbligo di rendiconto secondo l’articolo 28 inizia tre mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022.
3 Il Dipartimento federale delle finanze verifica al più tardi tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio secondo il capoverso 1 se le disposizioni della modifica del 3 giugno 2022 rispondono allo scopo secondo l’articolo 7 capoverso 2 LBCR e alle esigenze particolari secondo l’articolo 9 LBCR. In merito presenterà un rapporto al Consiglio federale e indicherà l’eventuale necessità di adeguamento normativo.
84 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
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