1 Possono beneficiare delle semplificazioni le banche delle categorie 4 e 5 che adempiono in ogni momento sia a livello di singolo istituto che a livello di gruppo finanziario le condizioni seguenti:
- a.
- i fondi propri necessari corrispondono a un «leverage ratio» semplificato pari ad almeno l’8 per cento;
- b.
- la quota media di liquidità è pari ad almeno il 110 per cento;
- c.
- il grado di rifinanziamento è pari ad almeno il 100 per cento.
2 Il «leverage ratio» semplificato corrisponde al quoziente tra:
- a.
- i fondi propri di base; e
- b.
- la somma di tutti gli attivi di bilancio, dedotti l’avviamento e le partecipazioni, e di tutte le posizioni fuori bilancio.
3 La quota media di liquidità corrisponde al quoziente tra:
- a.
- la media calcolata sugli ultimi 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità a fine mese («High Quality Liquid Assets», HQLA) secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 30 novembre 201244 sulla liquidità (OLiq); e
- b.
- il valore medio calcolato sugli ultimi 12 mesi del deflusso netto di fondi a fine mese secondo l’articolo 16 OLiq atteso sull’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress per la quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR).
4 Il grado di rifinanziamento corrisponde al quoziente tra:
- a.
- la somma degli impegni risultanti da depositi della clientela, obbligazioni di cassa, prestiti con una durata residua superiore a un anno e mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie con una durata residua superiore a un anno, e dei fondi propri; e
- b.
- i crediti nei confronti della clientela e i crediti ipotecari.
5 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative ai capoversi 2–4.