L’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. b, se monte:
1 Fino al 31 dicembre 2021 le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR128 possono effettuare la conversione dei derivati nel loro equivalente di credito nell’ambito dei titoli terzo e quarto anche secondo il metodo del valore di mercato conformemente all’articolo 57 nel tenore del 1° luglio 2016129.
1bis Il termine transitorio secondo il capoverso 1 è prolungato fino al 31 dicembre 2023.130
2 Ciò si applica anche alle banche della categoria 3 di cui all’allegato 3 OBCR che hanno posizioni in derivati non rilevanti. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.
130 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
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