952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Art. 148i Traitement des participations
Les dispositions transitoires relatives au traitement des participations qui ont été édictées au cas par cas par la FINMA avant l’entrée en vigueur de la modification du 21 novembre 2018 priment les dispositions de l’art. 32, let. j, et de l’annexe 4.
Art. 148j Fondi supplementari per le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale
L’esigenza di cui all’articolo 132 capoverso 2 lettera b ammonta:
- a.
- nel 2019: allo 0,21 per cento per il «leverage ratio» e allo 0,64 per cento per la quota di RWA;
- b.
- nel 2020: allo 0,42 per cento per il «leverage ratio» e all’1,28 per cento per la quota di RWA;
- c.
- nel 2021: allo 0,63 per cento per il «leverage ratio» e all’1,92 per cento per la quota di RWA;
- d.
- nel 2022: allo 0,84 per cento per il «leverage ratio» e al 2,56 per cento per la quota di RWA;
- e.
- nel 2023: all’1,05 per cento per il «leverage ratio» e al 3,2 per cento per la quota di RWA;
- f.
- nel 2024: all’1,26 per cento per il «leverage ratio» e al 3,84 per cento per la quota di RWA;
- g.
- nel 2025: all’1,5 per cento per il «leverage ratio» e al 4,5 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunta la metà del supplemento per la quota di mercato e la metà del supplemento per l’esposizione totale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.