Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 130 Fonds propres minimaux et volant de fonds propres

1 Les banques d’importance systémique doivent détenir en permanence des fonds propres minimaux à hauteur de:

a.
leverage ratio: 3 %;
b.
part RWA: 8 %.

2 Elles doivent en outre détenir un volant de fonds propres jusqu’à hauteur de l’exigence totale.

3 L’exigence relative au volant de fonds propres doit être satisfaite en permanence. Un passage en dessous du seuil requis est admissible temporairement lorsque la banque réalise des pertes.

4 En cas de passage en dessous du seuil requis, la banque doit indiquer les mesures et le délai prévus pour reconstituer le volant de fonds propres. La FINMA approuve le délai. Si les exigences en matière de fonds propres ne sont pas satisfaites à l’issue du délai, la FINMA peut ordonner les mesures nécessaires.

Art. 131 Qualità del capitale

I fondi propri volti ad adempiere le esigenze devono avere almeno la seguente qualità:

a.
esigenza relativa al «leverage ratio»:
1.
fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima dell’1,5 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 7 per cento per quanto riguarda la quota di RWA (capitale convertibile con un «trigger» elevato),
2.
cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria;
b.
esigenze relative alla quota di RWA:
1.
fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima del 3,5 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato,
2.
cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, per una quota massima dello 0,8 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.