1 Les positions envers une contrepartie sont pondérées en principe au taux de 100 %.
2 Sont pondérées différemment:
Per la determinazione della posizione complessiva nei confronti di una controparte occorre sommare le rispettive posizioni nel portafoglio di negoziazione con le posizioni nel portafoglio della banca. Non è consentito compensare le posizioni corte nel portafoglio di negoziazione con quelle lunghe nel portafoglio della banca.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.