1 Le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-196 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de COVID-19.
2 Sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire:
3 Les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés:
4 Aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 ou après un tel crédit.
5 Le contrat de crédit exclut l’utilisation des fonds visée aux al. 2 à 4.
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1 La fideiussione solidale secondo l’OFis-COVID-196 serve a garantire un credito concesso affinché il mutuatario possa far fronte alle esigenze di liquidità derivanti dall’epidemia di COVID-19.
2 Sono esclusi per la durata della fideiussione solidale:
3 I fondi derivanti da crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-19 non possono essere utilizzati ai fini della conversione di crediti preesistenti. Sono però consentiti:
4 Non vi sono restrizioni quanto agli obblighi di pagamento di interessi e di ammortamento di crediti bancari accordati simultaneamente o posteriormente a crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-19.
5 Il mutuante e il mutuatario escludono per contratto le modalità di utilizzo dei fondi di cui ai capoversi 2–4.
6 Il mutuatario non può trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dalla relazione di credito. Se ha tuttavia luogo, tale trasferimento non ha alcun effetto sul credito garantito secondo l’OFis-COVID-19. È tuttavia consentito un trasferimento nell’ambito di una ristrutturazione secondo la legge del 3 ottobre 20037 sulla fusione. Il mutuante dà il proprio assenso al trasferimento se questo comporta il trasferimento di tutti gli attivi e passivi, o almeno della parte essenziale dell’impresa del mutuatario, oppure la trasformazione del mutuatario. In tal caso non è necessario che il mutuante esiga una garanzia. Ai trasferimenti consentiti secondo il presente capoverso non è applicabile l’articolo 493 capoverso 5 secondo periodo del Codice delle obbligazioni (CO)8. Il mutuante informa per scritto o per via elettronica l’organizzazione che concede fideiussioni in merito alla ristrutturazione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.