1 Al perseguimento e al giudizio delle infrazioni si applicano le disposizioni della legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.
2 L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.