Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 e 3 numero 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate
alimentari;
visto l’articolo 32 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali,
ordina:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.