Les conditions fixées à l’art. 312, al. 2 à 4, s’appliquent par analogie aux laboratoires nationaux de référence. Pour de justes motifs, il peut être dérogé aux exigences fixées à l’art. 312, al. 2, let. b et d.
742 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
1 Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell’USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 9 maggio 2012734 sull’impiego confinato.
2 Un laboratorio è riconosciuto se:
3 Il laboratorio deve essere diretto da un veterinario specializzato in diagnostica delle malattie infettive e da un sostituto con una specializzazione equivalente. Il direttore e il suo sostituto devono avere portato a termine un perfezionamento in lotta alle epizoozie e lavorare almeno al 60 per cento nello stesso laboratorio.
4 Almeno la metà del personale incaricato di eseguire le analisi deve avere assolto una formazione professionale specialistica.
5 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul riconoscimento dei laboratori, sui metodi di diagnostica delle epizoozie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all’USAV.
733 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).
736 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
737 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).
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