916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
Art. 297 Esecuzione all’interno del Paese
1 L’USAV adempie i seguenti compiti:
- a.702
- ...
- b.703
- designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizoozie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizoozie e della sorveglianza del grado di resistenza;
- c.704
- emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l’omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie;
- cbis.705
- stila modelli di documenti e istruzioni all’attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali;
- d.
- provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali;
- e.706
- approva i programmi di lotta elaborati delle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizoozie. L’approvazione comporta per le organizzazioni l’obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi.
2 L’USAV è inoltre competente per:
- a.
- dichiarare indenni da epizoozia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizoozia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni;
- b.
- limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un’epizoozia minaccia di diffondersi pericolosamente;
- c.
- ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizoologica;
- d.
- prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizoozie e specie animali per regioni o per singoli effettivi;
- e.707
- stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizoozie;
- f.708
- affidare a specialisti e a istituti al di fuori dell’Amministrazione federale compiti di ricerca nell’ambito delle epizoozie;
- g.709
- ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall’estero.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.