Les pertes de crustacés dues à la peste des écrevisses ou à une infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés ne donnent pas lieu à des indemnités.
680 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
1 In caso di diagnosi della peste dei gamberi o di unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.675
2 Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole:
3 Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell’agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.
675 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
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