Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 244 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes dues à la MCE.

Art. 243 Caso di sospetto e di epizoozia

1 In caso di sospetto o di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:

a.
il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento infetti o sospetti;
b.
il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.

2 Le precedenti restrizioni sono applicabili a:

a.
gli animali sospetti sino a quando un’analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo;
b.
gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell’agente infettivo;
c.
le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell’agente infettivo.

3 Per gli animali risultati infetti, l’avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un’ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.

4 Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l’acquirente sullo stato di salute dell’animale e comunicare l’identità dell’acquirente al veterinario cantonale.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.