438 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
1 Il detentore di animali notifica ad un veterinario tutti gli aborti nelle femmine della specie bovina gravide da almeno tre mesi, come pure tutti gli aborti nelle femmine delle specie ovina, caprina e suina.432
2 Se si verifica un aborto nella stalla di un commerciante o durante l’estivazione, o se in un effettivo di animali ad unghia fessa nell’arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un’analisi.433
3 L’analisi comprende:
4 Il veterinario dispone l’esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle madri che hanno abortito.435
5 Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.
432 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
433 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
434 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
435 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).
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