1 La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes:
2 Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:
3 Sur toute la surface, aucun herbicide ne doit être utilisé, selon les modalités suivantes:
4 L’utilisation d’herbicides est autorisée dans:
3. pour l’élimination des fanes.
113 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
1 Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle:
2 Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne.
3 Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in:
4 Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.
5 Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall’UFAG. Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi per strisce per organismi utili pluriennali.
6 Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:
7 Devono essere seminate con la frequenza seguente:
8 Devono coprire:
9 Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l’impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche:
10 Nelle colture perenni, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 1997114 sull’agricoltura biologica, fatta eccezione per Spinosad.
11 È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni.
12 Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.