Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance.
Le convenzioni individuali o collettive con l’assicuratore relative al prolungamento dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali devono essere concluse prima della scadenza del rapporto d’assicurazione.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.