(art. 46, al. 3, LPP)
1 L’employeur n’est tenu à contribution que s’il l’est aussi dans l’AVS.
2 L’assuré ne peut exiger une contribution de l’employeur qu’à la condition d’avoir avisé celui-ci de son adhésion à l’assurance facultative. L’employeur n’est tenu à contribution que pour la période d’assurance postérieure à cet avis.
(art. 46 cpv. 3 LPP)
1 Il datore di lavoro è sottoposto all’obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell’AVS.
2 L’assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all’assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo d’assicurazione seguente questa comunicazione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.