1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s’appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales.
2 L’AVS et l’AI sont considérées comme une seule assurance sociale.
3 La coordination des prestations d’une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée.
1 Le regole di coordinamento della presente sezione si applicano alle prestazioni delle singole assicurazioni sociali.
2 L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità sono considerate insieme come un’unica assicurazione sociale.
3 Il coordinamento delle prestazioni all’interno di un’assicurazione sociale è retto dalla singola legge interessata.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.