Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 33 Délivrance de l’autorisation

L’OSAV autorise une allégation de santé qui n’est pas mentionnée à l’annexe 14 à condition que les exigences prévues à l’art. 38, al. 2, ODAlOUs soient remplies et que des études scientifiques généralement reconnues puissent apporter la preuve que l’allégation de santé satisfait aux exigences définies dans la présente section.

Art. 32 Domanda di autorizzazione

1 La domanda di autorizzazione per un’indicazione sulla salute non elencata nell’allegato 14 deve essere presentata all’USAV in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

2 Deve contenere le indicazioni seguenti:

a.
la denominazione della sostanza nutritiva o di altro tipo, della derrata alimentare o della categoria alimentare per la quale si intende fornire un’indicazione sulla salute nonché le rispettive caratteristiche particolari;
b.
una copia degli studi scientifici di riferimento e dei documenti disponibili che attestano l’indicazione sulla salute o sono rilevanti per la sua attestazione;
c.
eventualmente l’indicazione delle informazioni e dei dati scientifici che non possono essere utilizzati per motivare la stessa indicazione sulla salute in riferimento a un altro prodotto;
d.
una proposta di formulazione nelle tre lingue ufficiali della Confederazione per l’indicazione sulla salute oggetto della domanda di autorizzazione, eventualmente comprendente le particolari condizioni di utilizzo;
e.
una sintesi della domanda.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.