Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 12

1 La quantité d’un ingrédient doit être indiquée lorsque celui-ci:

a.
est mentionné dans la dénomination spécifique;
b.
est généralement associé par le consommateur à la dénomination spécifique de la denrée alimentaire;
c.
est mis en relief sur l’étiquette du produit par des mots, des images ou une représentation graphique;
d.
est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

2 Les détails concernant l’indication de la quantité des ingrédients, y compris les cas dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont fixés à l’annexe 7.

Art. 11

1 Le sostanze di cui all’allegato 6 o gli ingredienti da esse ricavate e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata, devono essere chiaramente definiti nell’elenco degli ingredienti, come «malto d’orzo», «emulsionante (lecitina di soia)», «aroma naturale di arachidi». Tale indicazione deve essere evidenziata mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati.

2 Qualora l’elenco degli ingredienti non sia obbligatorio, l’indicazione deve comprendere la parola «contiene», seguita dalla denominazione dell’ingrediente o del prodotto in questione conformemente all’allegato 6.

3 Se in una derrata alimentare vari ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati ottenuti da un unico ingrediente o prodotto secondo l’allegato 6, ciò deve essere indicato chiaramente nella caratterizzazione per ciascuno di questi ingredienti o sostanze ausiliarie.

4 L’indicazione di cui al capoverso 1 non è obbligatoria se la denominazione specifica della derrata alimentare contiene un chiaro riferimento all’ingrediente in questione.

4bis Lʼindicazione di cui al capoverso 1 non è obbligatoria per le derrate alimentari di cui allʼarticolo 9 capoverso 1 lettera d.23

5 Gli ingredienti secondo i capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche quando non sono stati mescolati volontariamente e hanno contaminato una derrata alimentare involontariamente (miscele o contaminazioni involontarie) purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti:

a.
per i solfiti: 10 mg di SO2 per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo;
b.
per i cereali contenenti glutine: 200 mg di glutine per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo;
c.
per gli oli e grassi vegetali contenenti olio d’arachidi completamente raffinato: 10 g di olio di arachidi per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo;
d.
per il lattosio: 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo;
e.
per tutti gli altri casi: 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo.

6 Il responsabile deve essere in grado di provare che sono state applicate tutte le misure previste nell’ambito della buona prassi procedurale allo scopo di impedire o ridurre il più possibile le miscele involontarie secondo il capoverso 5.

7 Le miscele secondo il capoverso 5, che si situano al di sotto dei limiti massimi stabiliti nel capoverso stesso, possono essere indicate.

8 Le diciture secondo il capoverso 5, quale «può contenere arachidi», devono essere apposte immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti.

9 Se è possibile fornire la prova che singoli ingredienti, fabbricati con ingredienti di cui all’allegato 6, non provocano allergie o altre reazioni indesiderate, è consentito rinunciare alla loro indicazione secondo i capoversi 1, 3 e 5.

23 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.