Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 10 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables

Les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables sont mentionnés à l’annexe 6.

Art. 9 Eccezioni

1 Non è necessario un elenco degli ingredienti nel caso di:

a.
frutta e verdura fresca, comprese le patate, che non sia stata sbucciata, tagliata o manipolata analogamente;
b.
acqua potabile contenente anidride carbonica nella cui denominazione figura questa caratteristica;
c.
aceto di fermentazione fabbricato a partire da una sola sostanza di base a cui non è stato aggiunto alcun altro ingrediente;
d.
formaggio e burro nonché latte e panna fermentati, purché siano stati impiegati esclusivamente i seguenti ingredienti:
1.
sostanze costitutive del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione,
2.
il sale necessario alla produzione di formaggi (salvo il formaggio fresco o fuso); qualora sia stato utilizzato sale (sale da cucina o sale comune) iodato o fluorato, è necessario fornire un’indicazione relativa alla iodurazione o alla fluorizzazione;
e.
derrate alimentari fabbricate a partire da un solo ingrediente, se la denominazione specifica è identica alla denominazione degli ingredienti o se permette di identificare chiaramente il genere di ingredienti;
f.
bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume.

2 I seguenti componenti di una derrata alimentare non devono essere compresi nell’elenco degli ingredienti:

a.
componenti di un ingrediente eliminati temporaneamente durante la fabbricazione e poi aggiunti nuovamente alla derrata alimentare, senza superare quantitativamente la parte allo stato originale;
b.
additivi ed enzimi alimentari:
1.
considerati additivi trasferiti ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 201322 sugli additivi, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito, oppure
2.
utilizzati come sostanze ausiliarie per la preparazione;
c.
sostanze di supporto e altre sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze di supporto e soltanto nelle quantità assolutamente necessarie;
d.
sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata;
e.
acqua:
1.
se il suo impiego durante la fabbricazione serve unicamente a ricostituire un ingrediente in forma concentrata o disidratata, oppure
2.
se è considerata liquido di copertura che di norma non è consumato.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.