Il presente capitolo disciplina gli obblighi delle emittenti di cui all’articolo 9 capoverso 1 ORTV in relazione ai comunicati e alle revoche d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 agosto 20105 sull’allarme (OAll).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.