1 Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès aux services à valeur ajoutée aussi longtemps que le client ou l’utilisateur principal est âgé de moins de 16 ans, pour autant qu’ils aient connaissance de cette information.
2 L’accès aux services mentionnés aux art. 25 à 34 ORAT84 doit rester garanti.
3 Les fournisseurs ne débloquent l’accès qu’avec le consentement d’un représentant légalement habilité.
4 Ils ne débloquent pas l’accès aux services suivants:
5 Pour déterminer s’il y a lieu de bloquer l’accès à des services à valeur ajoutée, les fournisseurs de services de télécommunication mobiles:
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i numeri del tipo 0900, 0901 o 0906, singolarmente per ogni tipo.82
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono l’accesso ai numeri brevi per servizi SMS e MMS (art. 15a–15f ORAT83) consentono ai loro clienti di bloccare l’accesso a tutti i servizi SMS e MMS o soltanto a quelli a carattere erotico o pornografico. Questa possibilità deve comprendere il blocco della ricezione di questi servizi SMS e MMS.84
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i servizi a valore aggiunto di cui all’articolo 35 capoverso 2 o solo a quelli a carattere erotico o pornografico.
4 Ai clienti va data la possibilità di attivare e disattivare i servizi bloccati, in qualsiasi momento in modo semplice e gratuito. Questo non vale per i clienti di cui all’articolo 38 capoverso 4 terzo periodo e all’articolo 41.
5 I fornitori di servizi di telecomunicazione di cui ai capoversi 1, 2 e 3 segnalano ai loro clienti la possibilità di bloccare i servizi a valore aggiunto al momento in cui concludono il contratto e, in seguito, almeno una volta all’anno.
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
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