Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.223.1 Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1601 Droits particuliers

Les bâtiments utilisés pour des fins de l’État ou les besoins de l’hydrologie et de l’hydrographie, ainsi que les bâtiments de sauvetage sont dispensés d’appliquer les prescriptions de chap. V à VII, X, XI et XIII à XV dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige absolument. Les bâtiments de la police, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières145 et de la surveillance de la pêche ne sont, en outre, pas tenus, dans les conditions mentionnées ci-dessus, d’appliquer les prescriptions de l’art. 3.06 à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte à la sécurité de la navigation.

145 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 1602 Eccezioni

1 L’autorità competente può autorizzare, in singoli casi, deroghe alle prescrizioni degli articoli 3.06, 5.02 capoversi 1, 2, 4 e 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04, 12.03 capoverso 1 lettera a, 12.04, 13.03 ultima parte del periodo, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 e 14.08, se non ne risulta pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della navigazione e se non vi sono da temere pericoli o intralci che potrebbero essere causati dalla navigazione.145

2 Se manifestazioni giusta l’articolo 11.05 come anche prove e controlli di novità tecniche nel campo della navigazione sono autorizzate, l’autorità competente può, secondo le condizioni previste al capoverso 1, autorizzare altre eccezioni a prescrizioni della presente ordinanza.

3 L’autorità competente può, secondo le condizioni del capoverso 1, autorizzare eccezioni alle prescrizioni dell’articolo 13.17 nei casi di navi a motore fuoribordo, di navi il cui numero ammissibile dei passeggeri non superi le 12 persone e di navi passeggeri dotate di nuove tecnologie di propulsione.146

4 L’autorità competente può autorizzare eccezioni all’articolo 13.20 se la nave presenta, in ragione della costruzione, una galleggiabilità sufficiente in caso d’avaria.

5 L’autorità competente può autorizzare, in determinate zone presso la riva, alle condizioni del capoverso 1, l’impiego di natanti da diporto che non soddisfano le prescrizioni del capo XIII, quali le tavole a vela o le tavole ad aquilone.147

6 L’autorità competente può, alle condizioni di cui al capoverso 1, autorizzare eccezioni al divieto di cui all’articolo 8.01 capoverso 1. Prima che tali eccezioni siano autorizzate occorre stabilire, d’intesa con le autorità competenti degli altri Stati rivieraschi del Lago di Costanza, pari condizioni per il trasporto di sostanze o merci pericolose. Questo vale anche se il trasporto è effettuato sul territorio di un unico Stato rivierasco.148

7 L’autorità competente può riconoscere alle condizioni del capoverso 1, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, ad esempio nello sport di massa o di punta nella pratica della vela, anche certificati di capacità ufficiali non rilasciati da uno Stato costiero del lago di Costanza secondo l’articolo 12.09.149

145 Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).

146 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284 283).

147 Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).

148 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004v 1° mag. 2004 (RU 2004 2081 2079).

149 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.