1 La presente ordinanza è applicabile anche alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore.
2 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese in possesso della concessione devono comunicare i numeri dei loro veicoli all’Ufficio federale.
3 Le autorizzazioni di messa in circolazione dei veicoli e le licenze di condurre per vetture filoviarie anteriori all’entrata in vigore della presente ordinanza continuano a essere valide. Le licenze di condurre devono essere uniformate alle nuove prescrizioni il più presto possibile.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.