322 Abrogé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Se appare opportuno per ottenere basi giuridiche unitarie per diversi tipi di imprese di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l’applicazione delle disposizioni della presente e di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto esercitati a complemento o in luogo della ferrovia dalla ferrovia stessa o da altre imprese.
313 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.