1 L’autorisation est octroyée lorsque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou un autre opérateur économique apporte la preuve que le matériel répond aux exigences prévues aux art. 5 ou 13.
2 La demande d’autorisation doit comporter:
1 L’autorizzazione è rilasciata se il fabbricante, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o un altro operatore economico prova che il prodotto è conforme ai requisiti definiti dall’articolo 5 o 13.
2 La domanda d’autorizzazione deve contenere:
3 L’organo di controllo può inoltre richiedere la documentazione tecnica e un campione del prodotto.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.