1 L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:
2 Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:
3 Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.
1 In merito alla rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità, l’UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:
2 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità secondo il capoverso 1 viene effettuata in chiave anonima.
3 Riguardo alle rimunerazioni uniche e ai contributi d’investimento, l’UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:
4 Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:
5 In merito ai contributi alle spese d’esercizio esso pubblica i seguenti dati:
6 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente i contributi alle spese d’esercizio secondo il capoverso 5 viene effettuata in chiave anonima.74
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
73 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
74 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.