Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

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Art. 99 Renseignements

1 L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:

a.
aux requérants, sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d’attente;
b.
aux cantons, sur l’ensemble des projets et des installations situés sur leur territoire;
c.
aux communes, sur l’ensemble des installations en exploitation situées sur leur territoire.

2 Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:

a.
par eux-mêmes;
b.
par l’un de leurs établissements, ou
c.
par une société à laquelle ils participent.

3 Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.

Art. 98 Pubblicazione

1 In merito alla rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità, l’UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:

a.
il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;
b.
i vettori energetici impiegati;
c.
la categoria e la tipologia degli impianti;
d.72
l’ammontare della rimunerazione;
e.
la data della domanda;
f.
la data di messa in esercizio;
g.
la quantità di energia rimunerata;
h.
il periodo di rimunerazione.

2 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità secondo il capoverso 1 viene effettuata in chiave anonima.

3 Riguardo alle rimunerazioni uniche e ai contributi d’investimento, l’UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:

a.
il numero dei destinatari del contributo d’investimento;
b.
il totale dei contributi d’investimento;
c.
l’ammontare medio dei contributi d’investimento in rapporto ai costi d’investimento computabili medi;
d.
l’ammontare medio dei contributi d’investimento in rapporto alla produzione supplementare media.

4 Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:

a.
il numero dei destinatari del premio di mercato;
b.
il totale dei premi di mercato;
c.
il numero di impianti e l’intera quantità d’elettricità per la quale viene erogato il premio di mercato;
d.
l’intera quantità e il prezzo medio dell’elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.

5 In merito ai contributi alle spese d’esercizio esso pubblica i seguenti dati:

a.
il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;
b.
la categoria e la tipologia degli impianti;
c.
l’ammontare del contributo alle spese d’esercizio;
d.
la quantità di energia rimunerata.73

6 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente i contributi alle spese d’esercizio secondo il capoverso 5 viene effettuata in chiave anonima.74

72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

73 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

74 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.