1 La demande de contribution est adressée à l’OFAC au moyen d’un formulaire de demande. L’OFAC fournit le formulaire de demande.
2 La demande de contribution doit mentionner:
3 L’OFAC peut demander des documents supplémentaires.
4 La demande de contribution pour l’année suivante doit être déposée le 30 novembre au plus tard. Les contributions pour des mesures pluriannuelles telles que celles visées à l’art. 7, al. 3, qui ont déjà été établies ne doivent pas faire l’objet chaque année d’une demande.
5 Si une mesure pour laquelle une contribution a déjà été demandée ou allouée est sensiblement modifiée, les modifications doivent être communiquées à l’OFAC.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).
1 La richiesta di contributo deve essere presentata all’UFAC mediante un modulo apposito. Il modulo è messo a disposizione dall’UFAC.
2 La richiesta di contributo deve contenere i seguenti dati:
a. nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente;
b. dati sulla capacità economica del richiedente;
c. descrizione del provvedimento e della sua efficacia;
d. descrizione dell’interesse proprio del richiedente in relazione all’attuazione del provvedimento;
e. importo del contributo richiesto;
f. elenco dettagliato dei costi;
g. prova dei mezzi propri e delle prestazioni esterne;
h. ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
i. inizio e fine del provvedimento;
j. per i richiedenti che hanno sede o residenza all’estero: un attestato equivalente all’estratto del registro di commercio svizzero;
k. per le associazioni non iscritte nel registro di commercio: la copia degli statuti;
l. estratto del registro delle esecuzioni;
m. firma del richiedente.
3 L’UFAC può chiedere altri documenti.
4 La richiesta deve essere presentata al più tardi il 30 novembre per l’anno successivo. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all’articolo 7 capoverso 3, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.
5 Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo subisce modifiche sostanziali, le modifiche devono essere comunicate all’UFAC.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.