L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 82, 83, 85a, 86 e 87b della Costituzione federale (Cost.)2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 19844,
decreta:
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.