In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un’autocertificazione secondo l’accordo applicabile e la presente legge deve notificare all’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’autocertificazione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.